6.3.2 il passaggio di status costituisce diritto/dovere e dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data in cui si è maturato tale diritto e comunque non oltre i cinque anni dalla data di iscrizione come Aspirante Socio;
6.3.3 L’ Aspirante Socio dovrà sostenere un colloquio con il Consiglio Direttivo.
6.3.4 Il Consiglio Direttivo, esaminato il Candidato, sulla base dei crediti formativi o del curriculum di partecipazione alle iniziative dell’A.I.Per.T., valuta la sua idoneità e, con decisione insindacabile, delibera la modifica del suo status da Aspirante Socio a Socio Effettivo, in caso contrario delibera la reiezione della richiesta e, qualora ne ricorrano i requisiti temporali previsti dal precedente punto “6.3.2” del presente comma, rimanda il Candidato ad un successivo colloquio.
Viene ribadito che durante tutte le fasi delle procedure di ammissione, il Consiglio Direttivo dell’A.I.Per.T. si riserva la facoltà di respingere l’ammissione del Candidato, senza obbligo di fornirne la motivazione.
7. Obblighi dei Soci
L’iscrizione all’Associazione comporta per i Soci l’accettazione e l’approvazione del presente Statuto in ogni sua parte, senza deroga alcuna.
Inoltre ad ogni Socio è fatto obbligo di:
7.1 Osservare scrupolosamente le norme dell’etica professionale compiendo coscienziosamente il suo mandato con onestà, obiettività, indipendenza, competenza e dignità.
7.2 Astenersi da comportamenti difformi dalle determinazioni legittimamente assunte dagli organi statutari.
7.3 Corrispondere regolarmente i contributi sociali nella misura e nei tempi stabiliti dagli organi statutari.
7.4 Partecipare al programma di formazione permanente nell’ambito della promozione degli studi diretti all’aggiornamento delle tecniche professionali previste dall’art. 2 del presente statuto"
Articolo 4 (Cessazione)
1. La qualità di Socio cessa per:
a) scioglimento dell’Associazione;
b) recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente;
c) cessazione dell’attività professionale;
d) espulsione per motivi di indegnità;
e) decesso del Socio.
2. I Soci che rivestono cariche speciali, anche in caso di dimissioni accettate, rimangono responsabili per gli atti, individuali e collegiali, svolti nel periodo di permanenza in carica fino all’approvazione degli atti stessi nei modi previsti nel presente Statuto.
3. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo anche per grave violazione degli obblighi di cui al 7° comma dell’articolo 3. Il Presidente deve dare notizia dell’espulsione entro 10 giorni con lettera raccomandata A.R. al Socio interessato il quale ha il diritto di ricorrere all’Assemblea dei Soci.
4. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di voto all’Assemblea né possono essere votati e/o eletti.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5 (Organi)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Il Collegio dei Probiviri;
Articolo 6 (Assemblea)
1. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci.
2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e tra i soci eletti il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell’Associazione. L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti di cui sopra restano in carica per tre anni associativi, salvo dimissioni od altri impedimenti.
Al solo fine di chiarezza e per prevenire dissidi, derivanti da un problema di interpretazione delle definizioni, si conviene che per “anno associativo” si intende un intervallo temporale che inizia con il giorno successivo alla data nella quale si tiene l’Assemblea che elegge il nuovo Consiglio Direttivo e che termina 365 giorni dopo.
Parimenti per il termine di “mandato” si intende che lo stesso indica un intervallo temporale di almeno un anno associativo.
Nel caso di rinnovo delle cariche sociali per scadenza non naturale del mandato, l’intervallo di tempo tra l’Assemblea Straordinaria e quello previsto al successivo punto 3, non viene conteggiato ai fini dei termini del mandato e dell’anno associativo.
3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la fissazione della quota sociale attinente l’esercizio successivo, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno e, quando richiesto, per l’elezione delle cariche sociali.
L’Assemblea deve essere convocata entro i tre mesi successivi alla data di scadenza dell’anno solare. Si precisa che gli esercizi dell’Associazione corrispondono all’anno solare.
Nell’anno di rinnovo delle cariche sociali, l’avviso di convocazione deve essere diramato entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza dell’anno associativo.
4. Per la validità della convocazione è necessaria la partecipazione della metà più uno dei Soci Effettivi. In caso di mancanza del numero necessario l’Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione ad un’ora di distanza dalla prima convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
5. Ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Un Socio non potrà rappresentare più di altri due Soci. Ogni Socio, nelle votazioni attinenti il rinnovo delle cariche, non potrà esprimere più di due preferenze. Un Aspirante Socio non potrà rappresentare Soci Effettivi.
6. Salvo quanto previsto dal precedente comma 3 per la convocazione negli anni di rinnovo delle cariche sociali, l’avviso di convocazione è diramato con l’ordine del giorno dal Segretario con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data dell’Assemblea. In caso di provata e assoluta necessità l’Assemblea può essere convocata in seduta urgente in qualsiasi data con solo cinque giorni di preavviso.
7. Le convocazioni possono avvenire a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, telex o telefax. La convocazione dell’Assemblea dovrà comparire anche nell’area riservata ai Soci del sito internet dell’Associazione la cui consultazione periodica è fatta obbligo ai Soci.
8. Ogni Socio ha diritto di sottoporre proposte alla deliberazione dell’Assemblea. Le proposte devono essere inoltrate per iscritto alla segreteria, entro 40 giorni dalla successiva Assemblea per poter essere inserite nell’ordine del giorno della stessa.
9. L’Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravveda la necessità o nel caso ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci Effettivi aventi diritto di voto (art.20 codice civile).
10. L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario scelti preferibilmente tra i Soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
11. Spetta all’Assemblea:
a) di esaminare ed approvare il rendiconto economico;
b) di esaminare i problemi di carattere generale e di particolare rilevanza riguardanti le attività dell’Associazione nonché di determinare le direttive di massima da seguirsi nello svolgimento dell’attività stessa;
c) di eleggere gli organi statutari di cui al precedente comma 2;
d) di determinare i contributi ordinari e straordinari necessari per la vita e l’attività associativa;
e) di deliberare le modifiche dello Statuto;
f) di deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 7 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque Soci Effettivi eletti dall’Assemblea mediante scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni associativi. Elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Segretario deve occuparsi di tutte le questioni finanziare ed amministrative dell’Associazione assumendo anche quelle mansioni che nelle Associazioni di maggiore rilevanza vengono svolte dalla figura distinta del Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione dell’Associazione. Promuove lo sviluppo dell’Associazione, ne amministra il patrimonio, cura la disciplina dei Soci e l’osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle norme di etica professionale. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno tre dei suoi membri.
5. Nel caso di impedimento o rinuncia di uno dei membri del Consiglio Direttivo, gli succederà il candidato primo tra i non eletti, sempre che il Socio subentrante sia eleggibile ai termini del precedente 4° comma dell’Art. 4.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo non partecipasse per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza valide giustificazioni, lo stesso decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituto con il Socio risultato primo tra i non eletti.
Nel caso di rinuncia contemporanea della maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso decade e resterà in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e per il periodo strettamente necessario per la Convocazione dell’Assemblea Straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell’Associazione. Su delega del Consiglio Direttivo, il Segretario è responsabile dell’amministrazione dell’Associazione, della tenuta dei registri e del conto corrente bancario; su delega del Consiglio Direttivo cura l’incasso delle quote sociali e provvede al pagamento delle spese. Il Segretario, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea annuale, sottoporrà ai Revisori dei Conti il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.
7. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti nell’ambito delle direttive dell’Associazione;
b) stabilire la convocazione dell’Assemblea;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i rendiconti finanziari;
d) proporre all’Assemblea le quote minime di contributi associativi;
e) provvedere alla istituzione di commissioni di lavoro per l’esame di problemi attinenti alle attività dell’Associazione, alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti dell’Associazione in consigli e commissioni, costituiti presso Enti ed Organismi nei casi in cui detta partecipazione sia stata richiesta e convenuta;
f) proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
g) decidere sull’ammissione e decadenza dei Soci, per quest’ultima sentito il Collegio dei Probiviri.
h) proporre all’Assemblea tutte le iniziative ritenute necessarie per il conseguimento dei fini statutari e che richiedono una deliberazione dell’Assemblea;
i) provvedere, in via d’urgenza, alle materie di competenza dell’Assemblea, salvo ratifica da parte di quest’ultima da richiedere entro un mese.
8. Successivamente alle elezioni, il Consiglio Direttivo uscente esaurisce gli affari correnti e comunque dà corso a quanto deliberato in sede assembleare cedendo infine ogni potere al nuovo Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 8 (Il Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci Effettivi dell’Associzione, i quali provvederanno tra loro alla nomina di un Presidente. La durata in carica è di tre anni, i membri possono essere rieletti senza alcuna limitazione. Il Collegio dei Probiviri ha figura interpretativa delle norme statutarie nei confronti dei Soci. Il Collegio altresì esercita una funzione conciliatoria propositiva e giudicante per tutte le controversie che eventualmente sorgessero tra l’Associazione ed i Soci e/o tra i Soci in ordine all’Associazione, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza della Magistratura. Il Collegio ha diritto di istruttoria nei casi ad esso deferiti
Articolo 9 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, anche non Soci, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Il Collegio esercita sorveglianza sulla gestione amministrativa dell’Associazione e compila la relazione di accompagnamento al bilancio. La durata in carica è di tre anni.
Articolo 10 (Il Presidente)
1. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi, attua le determinazioni adottate dal Consiglio Direttivo o deliberate dall’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, propone la soluzione e gli interventi ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari.
2. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, tra i membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto. La durata in carica del Presidente è pari a quella del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
3. Nel caso di impedimento o rinuncia del Presidente, la carica verrà assunta dal Vice Presidente, fino al termine dell’anno associativo. Nella successiva Assemblea verrà eletto il nuovo Presidente.
Articolo 11 (Controversie)
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito di appartenenza alla presente Associazione verrà risolta con la seguente procedura:
a) Ogni controversia sarà, in prima istanza, di competenza del Collegio dei Probiviri ai quali il Socio che ritenesse di aver subito un pregiudizio dovrà obbligatoriamente rivolgersi in ottemperanza alla procedura di cui in appresso.
b) Il Collegio dei Probiviri, esaminata la documentazione fornita da tutte le parti coinvolte nella controversia, esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio. La decisione dovrà essere presa a maggioranza. Il verbale del Collegio dei Probiviri dovrà essere notificato, a cura della Segreteria, alle parti coinvolte entro quindici giorni dalla sua data di emissione. Il Consiglio Direttivo dovrà porre in essere le deliberazioni conciliatorie o disciplinari deliberate dal Collegio.
c) Il socio che non dovesse ritenersi soddisfatto del giudizio dei Probiviri avrà la facoltà di richiedere giustizia nelle forme ordinarie devolvendo il problema al giudizio del Collegio Arbitrale con la procedura meglio prevista nel successivo articolo.
Articolo 12 (Clausola Arbitrale)
Ogni e qualsiasi controversia , fra i Soci e/o gli organi direttivi , che non dovesse esser stata preventivamente risolta dal Collegio dei Probiviri , verrà risolta con la seguente procedura:
a) la controversia verrà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che deciderà secondo diritto rendendo alle parti un lodo rituale nel rispetto del contraddittorio ;
b) la parte che vorrà attivare la procedura dovrà preventivamente notificare al domicilio di controparte la richiesta di Arbitrato contenente la formulazione specifica dei quesiti e la nomina dell’Arbitro del richiedente con invito ad eleggere il proprio Arbitro entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento, in difetto di che provvederà il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per il domicilio della parte in difetto; c) gli Arbitri avranno ulteriori 30 giorni per concordemente nominare il Presidente del Collegio, in difetto di che provvederà il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città in cui ha sede la Presidenza;
d) dalla costituzione del Collegio con accettazione del mandato da parte del Presidente gli Arbitri avranno 90 giorni di tempo per rendere lodo rituale;
e) il termine potrà essere prorogato per giorni 90 solo per una volta e solo in caso della necessità di assumere mezzi di istruzione probatoria;
f) il Collegio avrà sede nella città in cui risiede la Presidenza al momento della notifica del primo atto;
g) per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura l'Arbitrato sarà regolamentato da quanto previsto dagli artt. 806 e ss Cod. Civ.
TITOLO IV
FONDO A PATRIMONIO COMUNE
Articolo 13 (Fondo Comune)
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione all’Associazione e dai contributi annuali corrisposti dai Soci nella misura determinata dall’Assemblea;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale;
c) dalle erogazioni e dai lasciti fatti all’Associazione a qualsiasi titolo e causa.
In nessun caso l’Associazione potrà eseguire riparti, sia pure parziali, dell’entrate sopra indicate o a qualsiasi altro tipo pervenute alla stessa.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il “Fondo Comune” che residua alla fine delle operazioni di liquidazione sarà devoluto ad organismo similare o, in mancanza, altro ente associativo e/o di beneficenza scelto ad insindacabile indicazione dell’Assemblea dei Soci che approva il progetto di liquidazione.
Articolo 14 (Responsabilità)
1. L’Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo, che legittimamente la rappresenta.
Articolo 15 (Modifiche allo Statuto)
1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi.
2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza in Assemblea di almeno il 66% dei Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 codice civile).