Codice Deontologico

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli associati periti e relativi collaboratori  nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Art. 2

Nell’esercizio delle prestazioni il Socio deve attenersi ad una condotta morale chiara e osservare una correttezza professionale irreprensibile. Ciò comporta l’obbligo per ogni socio di essere preparato coscienziosamente nell’ambito degli incarichi che assume e pronto per l’adempimento dei relativi impegni.

Art. 3

E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’associato, mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza, in dipendenza del mandato ricevuto.

Art. 4

Nell’esercizio dell’attività professionale il perito/associato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da qualsiasi condizionamento esterno.
a)     L’associato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale
b)     L’associato non deve porre in essere attività commerciali o di mediazione, se non su specifico mandato della parte assistita.

Art. 5

Il perito/associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza, ma può liberamente valutare l’opportunità di integrare il proprio operato con la consulenza di altro collega. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

Art. 6

E’ dovere del perito/associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, con  particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

Art. 7

L’associato non deve corrispondere a colleghi od altri soggetti provvigioni, compensi e/o corrispettivi per ottenere incarichi.  Costituisce pertanto infrazione disciplinare l’offerta di omaggi,  prestazioni a terzi, ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi economici e non, tendenti all’ottenimento di incarichi professionali.

Art. 8

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il perito/associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli elaborati e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi, che nei confronti delle controparti e dei terzi in genere.La ritorsione, la provocazione o la reciprocità delle offese , non escludono l’infrazione della regola deontologica.

Art. 9

Il socio deve avere ben radicato il concetto che egli è un libero professionista iscritto all ’A.I.Per.T, al quale è inibita    ogni attività imprenditoriale  incompatibile con le norme statutarie dell’A.I.Per.T. Egli deve pertanto astenersi da ogni operazione che potrebbe condurlo, direttamente o indirettamente, a ricevere qualsiasi provvigione, sconto, facilitazione o doni; deve considerare incompatibile con la sua indipendenza, qualsiasi sua azione assimilabile a broker o agente di assicurazione. Però può mettere a disposizione del suo cliente la propria competenza, affinché la descrizione dei rischi sia tecnicamente corretta ai fini della stipulazione di contratti di assicurazione.

Art. 10

Il socio che non sia attiene alle norme dell’etica professionale verrà sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. Le infrazioni commesse dai Soci saranno sottoposte alle sanzioni previste dall’art. 4 del TITOLO III del Regolamento.

TITOLO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 11

Il perito/associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L’associato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informazione dei colleghi, salvo che queste non violino la riservatezza del rapporto con la propria mandante.

Art. 12

L’associato deve astenersi da apprezzamenti critici e denigratori nei confronti dei colleghi e del loro operato, anche e soprattutto se volti alla sostituzione dei colleghi stessi i riferimento ad incarichi di lavoro.

Art. 13

L’associato non deve esprimere giudizi su altri periti allo scopo di mettere in risalto le proprie capacità presunte o reali. E’ consentita all’associato la pubblicità informativa, che si concretizza nell’attività finalizzata a fornire, a potenziali clienti, informazioni corrette e veritiere sull’attività professionale che siano utili negli interessi di questi ultimi.

Art. 14

L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere professionale, salvaguardando per quanto possibile il rapporto con i colleghi.

Art. 15

L’associato deve favorire i propri collaboratori affinché migliorino la loro preparazione professionale, compensandone adeguatamente la collaborazione.

Art. 16

L’associato è tenuto a favorire la proficuità della pratica professionale al fine di consentire un’adeguata preparazione dei collaboratori di studio. L’associato deve altresì fornire un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo al collaboratore, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

Art. 17

L’associato che scelga e poi incarichi direttamente un altro collega associato, deve provvedere a retribuirlo in maniera adeguata.

Art. 18

Il perito che viene incaricato da altro associato è tenuto ad applicare una tariffa equa e che tenga comunque conto della parte di onorario spettante al collega.

Art. 19

L’associato è tenuto a dare istruzioni esaustive al collega corrispondente. Quest’ultimo, al pari è tenuto a fornire tempestivamente informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
a)     L’associato corrispondente, prima di definire una controversia dovrà informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
b)     Il collega corrispondente, in difetto di istruzioni deve comportarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando al più presto, il collega che gli ha affidato l’incarico

Art. 20

L’associato che riceva un incarico relativo ad una regione che non è la sua di appartenenza, è invitato, ove sussistano le possibilità e siano soddisfatte le caratteristiche  del mandato ricevuto, ad incaricare il collega A.I. Per.T corrispondente locale. Fanno eccezione i casi in cui la mandante richieda l’intervento personale dell’associato, in qualsiasi area ove l’intervento debba essere eseguito.

TITOLO III – SANZIONI

Art. 21

Il perito/associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato a cui sia imputabile un comportamento non colposo, che abbia violato la legge penale. Il perito/associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività peritale e/o consulenza, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria e/o dell’associazione.

Art. 22

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’associato sottoposto a provvedimento.
Vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento impongono una sanzione unica.

Art. 23

Spetta agli ordini disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Art. 24

Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:
a)     L’avvertimento, la censura, la sospensione e l’espulsione. Restano comunque fatte salve le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato;
b)     Ogni infrazione relativa alla concorrenza sleale, al mancato rispetto dei principi generali e comunque in grado di arrecare danno materiale e/o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a sei mesi, con pubblicazione sul sito;
c)     Le violazioni non previste dall’articolo precedente, comportano la sanzione dell’avvertimento o della censura.

Art. 25

Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore e comunque nei limiti della sospensione di mesi otto.
La sospensione per un periodo superiore a otto mesi e l’espulsione saranno disposte nei casi previsti di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione all’associazione.